9 Maggio 2024
Il demansionamento, nel diritto del lavoro, è un atto consistente nell'assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto alla sua qualifica di appartenenza, o anche nel non assegnare alcuna mansione.

Demansionamento

Il demansionamento, nel diritto del lavoro, è un atto consistente nell’assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto alla sua qualifica di appartenenza, o anche nel non assegnare alcuna mansione.

Demansionamento universoss

  • Il danno alla professionalità non può considerarsi in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo onere del dipendente dimostrare tale danno, fornendo, ad esempio, la prova di un ostacolo alla progressione di carriera. (Cass. 8/1/2014 n. 172, Pres. Lamorgese Rel. Maisano, in Lav. nella giur. 2014, 404)
  • Il danno da demansionamento, nella sua accezione patrimoniale, non ponendosi quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, comporta l’onere probatorio del lavoratore di dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., anche in via presuntiva, non solo la potenzialità lesiva della condotta datoriale bensì anche la sussistenza del danno richiesto e il nesso di causa tra questo e la condotta dedotta; tale accertamento va svolto, ex art. 2103 c.c., attraverso la comparazione tra le mansioni in concreto affidate al lavoratore, quelle astrattamente previste dalla normativa di riferimento per la categoria e per il profilo professionale di riferimento e quelle svolte dallo stesso nel periodo precedente. La liquidazione di tale danno è determinabile, nell’ambito di un giudizio necessariamente equitativo, attraverso il ricorso al parametro della retribuzione quale elemento di massimo rilievo per la valutazione del contenuto professionale ed economico delle mansioni svolte dal singolo lavoratore. (Trib. Milano 8/2/2013, Giud. Scarzella, in Lav. nella giur. 2013, 528)
  • Il danno da demansionamento, nella sua accezione patrimoniale, non ponendosi quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, comporta l’onere probatorio del lavoratore di dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., anche in via presuntiva, non la potenzialità lesiva della condotta datoriale, bensì anche la sussistenza del danno richiesto e il nesso di causalità tra questo e la condotta dedotta; tale accertamento va svolto, ex art. 2103 c.c., attraverso la comparazione tra le mansioni in concreto affidate al lavoratore, quelle astrattamente previste dalla normativa di riferimento per la categoria e il profilo professionale di riferimento e quelle svolte dallo stesso nel periodo di riferimento per la categoria e per il profilo professionale di riferimento e quelle svolte dallo stesso nel periodo precedente. La liquidazione di tale danno è determinabile, nell’ambito di un giudizio necessariamente equitativo, attraverso il ricorso al parametro della retribuzione quale elemento di massimo rilievo per la valutazione del contenuto professionale ed economico delle mansioni svolte dal singolo lavoratore. (Trib. Milano 25/9/2012, Giud. Scarzella, in Lav. nella giur. 2012, 1224)
  • In tema di demansionamento e di dequalificazione, se il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo, ben può, tuttavia, la sua dimostrazione in giudizio essere fornita con tutti i mezzi offerti dall’ordinamento, assumendo precipuo rilievo la prova per presunzioni. (Cass. 19/4/2012 n. 6110, Pres. Vidiri Rel. Meliadò, in Lav. nella giur. 2012, 720)
  • Dell’illegittima dequalificazione può derivare un danno che può assumere aspetti diversi, potendo consistere tanto nel danno professionale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, dalla perdita di chance, cioè di avanzamenti in carriera e ulteriori possibilità di guadagno, quanto in una lesione del diritto all’immagine, del diritto alla salute e comunque del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nei luoghi di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. Proprio in conseguenza della potenziale pluralità di conseguenze lesive è indispensabile una specifica allegazione da parte del lavoratore, al quale il giudice non può sopperire d’ufficio. Il lavoratore ha quindi l’obbligo di precisare quali tipi di danno ritenga di aver subito e fornire tutti gli elementi concreti dai quali possa emergere la prova del danno, e ciò anche con riferimento al danno non patrimoniale, essendo necessario dimostrare i concreti cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, alla qualità di vita del danneggiato. (Trib. Trieste 17/5/2010, Giud. Barzazi, in Lav. nella giur. 2010, 843)
  • Il danno alla professionalità derivante dal demansionamento può essere provato per presunzioni fondate sulla natura, la portata e la durata del demansionamento, nonché sulle specifiche caratteristiche soggettive del lavoratore. (Trib. Monza 23/7/2009, Est. Dani, in D&L 2009, con nota di Sara Huge, “Ancora in tema di danni da demansionamento”, 697)
  • Il danno professionale ed esistenziale derivante dalla dequalificazione può essere provato anche per presunzioni (nella fattispecie si trattava di totale inoperosità del lavoratore protrattasi per oltre un anno). (Corte app. Firenze 12/2/2008, Pres. ed est. Amato, in D&L 2008, con nota di Francesco Alvaro, “La teoria eventistica del danno si riaffaccia nella giurisprudenza di merito”, 974)
  • In materia di risarcimento del danno per l’attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato assunto, l’ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità ed alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto. (Cass. 12/11/2002, n. 15868, Pres. Ciciretti, Rel. Prestipino, in Lav. nella giur. 2003, 372; in Foro it. 2003, parte prima, 480)
  • Il prestatore di lavoro, il quale chieda la condanna del datore al risarcimento del danno di qualsiasi specie, compreso quello alla professionalità, subito a causa della lesione del diritto di eseguire la prestazione corrispondente alla qualifica spettante, deve fornire la prova del danno stesso, quale presupposto della valutazione equitativa, non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva del comportamento illecito del datore. (Cass. 14/5/2002, n. 6992, Pres. Senese, Est. Roselli, in Riv. it. dir. lav. 2003, 326, con nota di Leonardo Paianotti, Violazione dell’art. 2103 c.c. e danno risarcibile: è necessario la prova delle conseguenze pregiudizievoli).
  • L’illegittima dequalificazione, consistente nella sottrazione della parte più qualificante delle mansioni e nella successiva adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, è causa di un danno alla professionalità, all’immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore; la prova dell’esistenza di tale danno può essere fornita in via presuntiva. (Trib. Milano 22/12/2001, Est. Atanasio, in D&L 2002, 377)
  • Dall’illegittimo demansionamento può derivare un danno alla capacità professionale, che deve ritenersi provato qualora si verifichi un lungo periodo di dequalificazione per una figura professionale (nella specie, quella del formatore) che richiede un costante aggiornamento e contatto col mercato del lavoro. La misura del danno va determinata dal giudice in via equitativa (nella specie, il danno è stato determinato nel 20% della retribuzione). (Corte Appello Milano 11/5/01, pres. e est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 256)
  • Dall’illegittimo demansionamento consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del danno all’immagine professionale, che non necessita di una specifica prova, ma può essere equitativamente determinato (nella specie, la Corte d’Appello lo ha determinato nella misura del 10% della retribuzione del lavoratore illegittimamente demansionato). (Corte Appello Milano 11/5/01, pres. Ruiz, est. Accardo, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 261)
  • Nell’ipotesi di demansionamento non è configurabile un danno in re ipsa alla professionalità del lavoratore – intesa come serie di cognizioni tecnico pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare la propria professione – essendo necessaria la prova diretta o per presunzioni attendibili ex art. 2729 c.c. che l’inattività o l’attività in mansioni deteriori ha determinato una riduzione dell’attività lavorativa. A tal fine debbono essere utilizzati criteri di esperienza comune come la qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpito, la durata del demansionamento, l’esito finale della dequalificazione (Trib. Milano 10/6/00, pres. ed est. Mannaccio, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 367)
  • Il danno alla professionalità ed all’identità personale derivante dal demansionamento del lavoratore si può accertare sulla base di presunzioni semplici, sicché non si richiedono particolari accertamenti se non l’uso di comune esperienza, dovendosi concludere per l’esclusione della sussistenza di un danno nel caso di lavoratore ormai al limite della pensione o in considerazione della breve durata del demansionamento o in occasione di svolgimento di mansioni di basso profilo. Nel caso di “svuotamento” delle mansioni di un dirigente per un lungo periodo (nella specie, sei anni), deve ritenersi sussistere un danno da quantificare, in via equitativa, nella misura del 100% della retribuzione (Trib. Milano 26/4/00, est. Atanasio, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 375)
  • Dalla violazione dell’art. 2103 c.c. e dalla conseguente dequalificazione del lavoratore può derivare un danno alla professionalità, distinto dall’eventuale danno patrimoniale, biologico o morale che il fatto lesivo dequalificazione può produrre, essendo il bene della professionalità una componente dell’identità professionale di ogni soggetto protetto dall’art. 2 Cost. anche attraverso l’attribuzione di veri e propri diritti soggettivi; poiché la lesione del bene della professionalità non è facilmente rilevabile, la prova dell’esistenza di tale danno può essere fornita anche in via presuntiva, secondo l’id quod plerumque accidit (nella fattispecie, sul rilievo che il livello professionale delle mansioni in precedenza esercitate dalla lavoratrice non era elevatissimo e che la dequalificazione è stata di breve durata, il Pretore ha escluso l’esistenza di un danno alla professionalità) (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello, in D&L 1997, 791)

Con la sentenza del 06.10.2015, n. 1302, il Tribunale di Cagliari, in linea con altre decisioni del medesimo Tribunale, decidendo un ricorso proposto da un gruppo di infermieri dipendenti di un’azienda sanitaria, ha stabilito che il demansionamento (assegnazione di mansioni inferiori) e la dequalificazione professionale (privazione e/o limitazione di mansioni tipiche del profilo di appartenenza), oltre a costituire un grave inadempimento contrattuale, può essere la causa di un danno non patrimoniale risarcibile.

Demansionamento universoss
Richiamando i precedenti della Suprema Corte (Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972; Cass. sez. lav. 12.05.2009, n. 10864; Cass. sez. lav. 30.09.2009 n. 20980; Cass. sez. lav. 21.03.2012 n. 4479 – più di recente cfr. ex multis, Cass. sez. lav. 13.06.2014, n, 13499), il Giudice ha significativamente sottolineato che “Il diritto del lavoratore ad esprimere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione, a conservarla e ad accrescerla (art. 35 commi 1 e 2) e una sua eventuale lesione può incidere negativamente su interessi patrimoniali e non patrimoniali del lavoratore. Nel caso in esame […] deve ritenersi sussistente il danno all’immagine professionale e alla dignità personale dei lavoratori, connesso al comportamento illecito della parte datoriale”.

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Il Tribunale di Cagliari sul demansionamento degli infermieri

Il Tribunale di Cagliari non si è dunque limitato a vietare formalmente all’azienda sanitaria di assegnare gli infermieri alle mansioni di competenza del personale di categoria A e B e ad adottare tutte le misure di sorveglianza sanitaria nella movimentazione dei carichi, ma accogliendo l’ulteriore domanda dei ricorrenti ha riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa in base ad una percentuale della retribuzione netta (nel caso in esame oscillante tra il 6% e il 3%), da calcolarsi per tutti gli anni, nella diversa misura indicata, in cui si è protratto l’illecito contrattuale e sino alla data della pronuncia.
Nell’azienda sanitaria convenuta in giudizio, è stato dimostrato che l’infermiere, ossia la figura professionale che secondo la più recente legislazione e la contrattazione collettiva dovrebbe coordinare, organizzare e formare le risorse di supporto per gestire, con autonomia e responsabilità di risultati, l’assistenza infermieristica, si è trovato costretto, invece, a sostituire in tutto e per tutto le figure subalterne (categorie A-B-BS-C), che dovrebbero essere presenti in modo omogeneo per ogni turno e sono, invece, risultate palesemente insufficienti sotto il profilo numerico.
Il primo effetto del ruolo di supplenza imposto dalla mancanza del personale di categoria A e B/BS, il più evidente perché non necessita di una prova diversa dal fatto notorio, è per l’appunto la confusione dei ruoli, e, quindi, il non essere riconosciuto come dominus dell’assistenza.
L’utilizzazione dell’infermiere factotum ha, quindi, determinato, per effetto della sistematica confusione dei ruoli professionali, un gravissimo danno all’identità professionale sul luogo di lavoro e all’immagine: è di elementare evidenza, infatti, come la figura del “tuttofare” si ponga agli antipodi rispetto a quella propria del profilo professionale cui appartengono gli infermieri, così come è parimenti palese, secondo l’id quod plerumque accidit, che l’impossibilità di realizzarsi nel lavoro costituisca fonte di stress e frustrazione per ciascuno di essi, costretti da anni a subire una condotta datoriale illegittima e illegale nel senso anzidetto.

Secondo il Tribunale, che nello stesso senso si è espresso anche nel corso di alcuni procedimenti cautelari aventi lo stesso oggetto, il demansionamento e la dequalificazione determinano una vera e propria “mortificazione” del lavoratore, lesiva della sua dignità e immagine personale e professionale (l’immagine del lavoratore nell’ambiente di lavoro è strettamente legata, infatti, a quel che il lavoratore fa).
La mortificazione professionale, oltre a provocare un’intuibile sofferenza interiore, peraltro reiteratamente denunciata dagli infermieri, è la causa anche di una mancata autorealizzazione (la sfera dell’essere si congiunge immancabilmente con quella del fare) e incide sulla dignità personale dei lavoratori.
Proprio sulla base delle sopra riferite caratteristiche del demansionamento, della sua durata, gravità e incidenza sulle aspettative di carriera, il Tribunale, attraverso il ricorso alla prova presuntiva (che può “costituire anche l’unica fonte del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri”), ha ritenuto accertato il danno alla professionalità di natura non patrimoniale. (Fonte: Avv. Giacomo Doglio – studiolegaledoglio.it)

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